Scopri chi può ottenerlo, quando non si applica e alcuni esempi di calcolo dell'Iva
Per i lavori di restauro e manutenzione realizzati sugli immobili a prevalente destinazione privata è prevista l’aliquota IVA agevolata del 10%. La legge ha distinto due diversi ambiti di applicazione: i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e i lavori svolti all’interno di un restauro. Se si cambiano gli infissi di casa, l’IVA agevolata si applica in due modi diversi, a seconda dei lavori in cui rientrano (punto 1 o 2 qui di seguito illustrati).
Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In caso di manutenzione ordinaria (es. piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, o prestazioni di manutenzione obbligatoria periodica) e straordinaria (es. sostituzione infissi e serramenti) su immobili residenziali, l’IVA agevolata al 10% si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva.
Per i beni che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni.
Elenco dei beni considerati di valore significativo
- ascensori e montacarichi;
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza;
Esempio di calcolo dell'IVA agevolata al 10%
Esempio di applicazione dell’IVA agevolata nel caso di installazione di nuove finestre (che sono considerate un bene di valore significativo)
Se il valore del bene significativo non supera la metà del valore totale, tutta la prestazione avrà l’IVA al 10 %.
Per l’applicazione dell’IVA al 10% non è necessario alcun adempimento, come invece per la detrazione Irpef del 50%.
Inoltre non è necessario inviare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, né è richiesto il pagamento con bonifico.
ESEMPIO:
– Costo complessivo dell’intervento, al netto Iva: 1.400 euro
– Valore degli infissi (bene significativo): 1.000 euro
– Mano d’opera: 1.400 – 1.000 = 400 euro
– Imponibile IVA agevolata al 10%: 400 x 2 = 800 euro
– Imponibile IVA al 22%: 1.400 – 800 = 600 euro
Quando l’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni non si applica?
L’IVA agevolata non si applica in caso di:
– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
– prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
– prestazione di servizi, in esecuzione di subappalti. In quest’ultimo caso il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10%.
IVA agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Si tratta, in dettaglio:
- delle prestazioni di servizidipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione. - dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). In sostanza, se i lavori vengono svolti all’interno di un intervento di restauro, risanamento o ristrutturazione, non va fatta la distinzione tra manodopera e beni significativi, anche se si tratta di sostituzione finestre.
Per la richiesta di IVA agevolata al 10% nel caso di restauro o ristrutturazione, fa fede quanto riportato sulla S.C.I.A. o sul permesso di costruire del Comune: è quindi importante che il documento riporti la corretta dicitura, “Restauro e risanamento conservativo” oppure “Ristrutturazione Edilizia”. In mancanza di tale documentazione si applicherà l’IVA agevolata solo sulla manodopera e sulla parte dei beni significativi, come spiegato nell’esempio precedente.